Articolo 2
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Spiegazione e Significato
Articolo chiave che riconosce i diritti fondamentali della persona, sia come individuo che all'interno di gruppi sociali (famiglia, associazioni, ecc.). Stabilisce anche il principio di solidarietà, bilanciando diritti individuali e doveri verso la collettività.
Contesto Costituzionale
Sezione
Principi Fondamentali
Parte
Principi Fondamentali
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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