Principi Fondamentali

Articolo 2

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Spiegazione e Significato

Articolo chiave che riconosce i diritti fondamentali della persona, sia come individuo che all'interno di gruppi sociali (famiglia, associazioni, ecc.). Stabilisce anche il principio di solidarietà, bilanciando diritti individuali e doveri verso la collettività.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Principi Fondamentali

Parte

Principi Fondamentali

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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