Articolo 3
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Spiegazione e Significato
Principio di uguaglianza formale e sostanziale. Non basta l'uguaglianza davanti alla legge (comma 1), ma lo Stato deve attivarsi per rimuovere le disuguaglianze di fatto (comma 2). È il fondamento delle politiche sociali e di welfare.
Contesto Costituzionale
Sezione
Principi Fondamentali
Parte
Principi Fondamentali
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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