Principi Fondamentali

Articolo 3

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Spiegazione e Significato

Principio di uguaglianza formale e sostanziale. Non basta l'uguaglianza davanti alla legge (comma 1), ma lo Stato deve attivarsi per rimuovere le disuguaglianze di fatto (comma 2). È il fondamento delle politiche sociali e di welfare.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Principi Fondamentali

Parte

Principi Fondamentali

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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