Articolo 94 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere. ¶
- Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale. ¶
- Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. ¶
- Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni. ¶
- La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. ¶
Spiegazione e significato
Forma di governo parlamentare: il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. Deve presentarsi entro 10 giorni per ottenerla. La fiducia/sfiducia richiede mozione motivata, votata per appello nominale. La sfiducia deve essere firmata da 1/10 dei parlamentari e discussa dopo 3 giorni. Il voto contrario su una singola proposta non comporta obbligo di dimissioni.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Governo
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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