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Articolo 94 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
  2. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
  3. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
  4. Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
  5. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Spiegazione e significato

Forma di governo parlamentare: il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. Deve presentarsi entro 10 giorni per ottenerla. La fiducia/sfiducia richiede mozione motivata, votata per appello nominale. La sfiducia deve essere firmata da 1/10 dei parlamentari e discussa dopo 3 giorni. Il voto contrario su una singola proposta non comporta obbligo di dimissioni.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Governo
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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