Il Governo

Articolo 94

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Spiegazione e Significato

Forma di governo parlamentare: il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. Deve presentarsi entro 10 giorni per ottenerla. La fiducia/sfiducia richiede mozione motivata, votata per appello nominale. La sfiducia deve essere firmata da 1/10 dei parlamentari e discussa dopo 3 giorni. Il voto contrario su una singola proposta non comporta obbligo di dimissioni.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Governo

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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