Articolo 94
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
Spiegazione e Significato
Forma di governo parlamentare: il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere. Deve presentarsi entro 10 giorni per ottenerla. La fiducia/sfiducia richiede mozione motivata, votata per appello nominale. La sfiducia deve essere firmata da 1/10 dei parlamentari e discussa dopo 3 giorni. Il voto contrario su una singola proposta non comporta obbligo di dimissioni.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Governo
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
Articoli Correlati nella Stessa Sezione
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Co...
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima...
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica ...
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anch...
Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento ...
Art. 98
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazion...