Il Governo Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 96 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Spiegazione e significato

I membri del Governo sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per reati ministeriali (commessi nell'esercizio delle funzioni) previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La riforma del 1989 ha eliminato il Tribunale dei Ministri come giudice speciale, affidando i procedimenti alla magistratura ordinaria con autorizzazione parlamentare.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 1989Abolizione del Tribunale dei Ministri - i reati ministeriali vanno alla magistratura ordinaria

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Governo
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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