Il Governo Articolo Modificato

Articolo 96

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Spiegazione e Significato

I membri del Governo sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per reati ministeriali (commessi nell'esercizio delle funzioni) previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La riforma del 1989 ha eliminato il Tribunale dei Ministri come giudice speciale, affidando i procedimenti alla magistratura ordinaria con autorizzazione parlamentare.

Storia delle Modifiche Costituzionali

1989

Abolizione del Tribunale dei Ministri - i reati ministeriali vanno alla magistratura ordinaria

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Governo

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione