Articolo 96 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale. ¶
Spiegazione e significato
I membri del Governo sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per reati ministeriali (commessi nell'esercizio delle funzioni) previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La riforma del 1989 ha eliminato il Tribunale dei Ministri come giudice speciale, affidando i procedimenti alla magistratura ordinaria con autorizzazione parlamentare.
Storia delle modifiche costituzionali
- 1989Abolizione del Tribunale dei Ministri - i reati ministeriali vanno alla magistratura ordinaria
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Governo
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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