Articolo 96
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.
Spiegazione e Significato
I membri del Governo sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per reati ministeriali (commessi nell'esercizio delle funzioni) previa autorizzazione della Camera di appartenenza. La riforma del 1989 ha eliminato il Tribunale dei Ministri come giudice speciale, affidando i procedimenti alla magistratura ordinaria con autorizzazione parlamentare.
Storia delle Modifiche Costituzionali
1989
Abolizione del Tribunale dei Ministri - i reati ministeriali vanno alla magistratura ordinaria
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Governo
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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