Articolo 97
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
Spiegazione e Significato
Principi della PA: 1) Equilibrio bilanci e sostenibilità debito (introdotto 2012); 2) Buon andamento e imparzialità; 3) Determinazione di competenze e responsabilità; 4) Accesso per concorso (principio del merito). Questi principi garantiscono efficienza ed equità nell'amministrazione pubblica.
Storia delle Modifiche Costituzionali
2012
Aggiunto obbligo equilibrio bilanci e sostenibilità debito per PA
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Governo
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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