Il Governo Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 97 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
  2. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
  3. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
  4. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Spiegazione e significato

Principi della PA: 1) Equilibrio bilanci e sostenibilità debito (introdotto 2012); 2) Buon andamento e imparzialità; 3) Determinazione di competenze e responsabilità; 4) Accesso per concorso (principio del merito). Questi principi garantiscono efficienza ed equità nell'amministrazione pubblica.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2012Aggiunto obbligo equilibrio bilanci e sostenibilità debito per PA

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Governo
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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