Il Governo Articolo Modificato

Articolo 97

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Spiegazione e Significato

Principi della PA: 1) Equilibrio bilanci e sostenibilità debito (introdotto 2012); 2) Buon andamento e imparzialità; 3) Determinazione di competenze e responsabilità; 4) Accesso per concorso (principio del merito). Questi principi garantiscono efficienza ed equità nell'amministrazione pubblica.

Storia delle Modifiche Costituzionali

2012

Aggiunto obbligo equilibrio bilanci e sostenibilità debito per PA

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Governo

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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