Articolo 97 della Costituzione Italiana
Il testo
- Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. ¶
- I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. ¶
- Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. ¶
- Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. ¶
Spiegazione e significato
Principi della PA: 1) Equilibrio bilanci e sostenibilità debito (introdotto 2012); 2) Buon andamento e imparzialità; 3) Determinazione di competenze e responsabilità; 4) Accesso per concorso (principio del merito). Questi principi garantiscono efficienza ed equità nell'amministrazione pubblica.
Storia delle modifiche costituzionali
- 2012Aggiunto obbligo equilibrio bilanci e sostenibilità debito per PA
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Governo
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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