Articolo 10 della Costituzione Italiana
Il testo
- L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. ¶
- La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. ¶
- Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. ¶
- Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. ¶
Spiegazione e significato
Apre l'ordinamento italiano al diritto internazionale e garantisce il diritto di asilo per chi fugge da regimi oppressivi. Vieta l'estradizione per reati politici.
Inquadramento
- Parte
- Principi Fondamentali
- Sezione
- Principi Fondamentali
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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