Articolo 10
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
Spiegazione e Significato
Apre l'ordinamento italiano al diritto internazionale e garantisce il diritto di asilo per chi fugge da regimi oppressivi. Vieta l'estradizione per reati politici.
Contesto Costituzionale
Sezione
Principi Fondamentali
Parte
Principi Fondamentali
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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