Principi Fondamentali

Articolo 10

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Spiegazione e Significato

Apre l'ordinamento italiano al diritto internazionale e garantisce il diritto di asilo per chi fugge da regimi oppressivi. Vieta l'estradizione per reati politici.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Principi Fondamentali

Parte

Principi Fondamentali

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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