Rapporti Politici

Articolo 50

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Spiegazione e Significato

Diritto di petizione: i cittadini possono presentare istanze al Parlamento per sollecitare leggi o segnalare problemi comuni. Strumento di partecipazione diretta.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Politici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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