Articolo 50
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
Spiegazione e Significato
Diritto di petizione: i cittadini possono presentare istanze al Parlamento per sollecitare leggi o segnalare problemi comuni. Strumento di partecipazione diretta.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Politici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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