Rapporti Politici 1 min di lettura

Articolo 50 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Spiegazione e significato

Diritto di petizione: i cittadini possono presentare istanze al Parlamento per sollecitare leggi o segnalare problemi comuni. Strumento di partecipazione diretta.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Politici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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