Articolo 50 della Costituzione Italiana
Il testo
- Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. ¶
Spiegazione e significato
Diritto di petizione: i cittadini possono presentare istanze al Parlamento per sollecitare leggi o segnalare problemi comuni. Strumento di partecipazione diretta.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Politici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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