Rapporti Politici Articolo Modificato

Articolo 51

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Spiegazione e Significato

Parità di accesso a impieghi pubblici e cariche elettive senza discriminazioni di genere. Lo Stato deve promuovere attivamente le pari opportunità (es. quote di genere). Estende alcuni diritti agli italiani non cittadini (es. cittadini di San Marino).

Storia delle Modifiche Costituzionali

2003

Aggiunta del comma sulle pari opportunità tra donne e uomini

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Politici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione