Articolo 51
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Spiegazione e Significato
Parità di accesso a impieghi pubblici e cariche elettive senza discriminazioni di genere. Lo Stato deve promuovere attivamente le pari opportunità (es. quote di genere). Estende alcuni diritti agli italiani non cittadini (es. cittadini di San Marino).
Storia delle Modifiche Costituzionali
2003
Aggiunta del comma sulle pari opportunità tra donne e uomini
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Politici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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