Rapporti Politici Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 51 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
  2. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Spiegazione e significato

Parità di accesso a impieghi pubblici e cariche elettive senza discriminazioni di genere. Lo Stato deve promuovere attivamente le pari opportunità (es. quote di genere). Estende alcuni diritti agli italiani non cittadini (es. cittadini di San Marino).

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2003Aggiunta del comma sulle pari opportunità tra donne e uomini

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Politici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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