Rapporti Politici

Articolo 52

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Spiegazione e Significato

Stabilisce il dovere di difesa della Patria. Il servizio militare obbligatorio è stato sospeso nel 2005 (esercito professionale). Le Forze Armate devono essere organizzate secondo principi democratici.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Politici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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