Articolo 48 della Costituzione Italiana
Il testo
- Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. ¶
- Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. ¶
- La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. ¶
- Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. ¶
Spiegazione e significato
Diritto di voto universale per maggiorenni. Caratteristiche del voto: personale, uguale, libero, segreto. È qualificato come 'dovere civico' (non obbligatorio). Include disposizioni sul voto degli italiani all'estero. Le limitazioni sono solo per incapacità civile, condanne penali o indegnità morale.
Storia delle modifiche costituzionali
- 2000Istituzione della Circoscrizione Estero per il voto degli italiani residenti all'estero
- 2021Abbassamento età voto Senato da 25 a 18 anni (modifica art. 58)
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Politici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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