Articolo 48
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Spiegazione e Significato
Diritto di voto universale per maggiorenni. Caratteristiche del voto: personale, uguale, libero, segreto. È qualificato come 'dovere civico' (non obbligatorio). Include disposizioni sul voto degli italiani all'estero. Le limitazioni sono solo per incapacità civile, condanne penali o indegnità morale.
Storia delle Modifiche Costituzionali
2000
Istituzione della Circoscrizione Estero per il voto degli italiani residenti all'estero
2021
Abbassamento età voto Senato da 25 a 18 anni (modifica art. 58)
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Politici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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