Rapporti Politici Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 48 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
  2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
  3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
  4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Spiegazione e significato

Diritto di voto universale per maggiorenni. Caratteristiche del voto: personale, uguale, libero, segreto. È qualificato come 'dovere civico' (non obbligatorio). Include disposizioni sul voto degli italiani all'estero. Le limitazioni sono solo per incapacità civile, condanne penali o indegnità morale.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2000Istituzione della Circoscrizione Estero per il voto degli italiani residenti all'estero
  2. 2021Abbassamento età voto Senato da 25 a 18 anni (modifica art. 58)

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Politici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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