Il Governo 1 min di lettura

Articolo 100 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
  2. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
  3. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Spiegazione e significato

Due organi ausiliari: 1) CONSIGLIO DI STATO: massimo organo di giustizia amministrativa (giudica ricorsi contro PA) e consulenza giuridico-amministrativa al Governo; 2) CORTE DEI CONTI: controllo sulla gestione finanziaria pubblica (preventivo su atti del Governo, successivo su bilancio statale ed enti sovvenzionati), riferisce al Parlamento. Entrambi indipendenti dal Governo.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Governo
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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