Il Governo

Articolo 100

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Spiegazione e Significato

Due organi ausiliari: 1) CONSIGLIO DI STATO: massimo organo di giustizia amministrativa (giudica ricorsi contro PA) e consulenza giuridico-amministrativa al Governo; 2) CORTE DEI CONTI: controllo sulla gestione finanziaria pubblica (preventivo su atti del Governo, successivo su bilancio statale ed enti sovvenzionati), riferisce al Parlamento. Entrambi indipendenti dal Governo.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Governo

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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