Articolo 100 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. ¶
- La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. ¶
- La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. ¶
Spiegazione e significato
Due organi ausiliari: 1) CONSIGLIO DI STATO: massimo organo di giustizia amministrativa (giudica ricorsi contro PA) e consulenza giuridico-amministrativa al Governo; 2) CORTE DEI CONTI: controllo sulla gestione finanziaria pubblica (preventivo su atti del Governo, successivo su bilancio statale ed enti sovvenzionati), riferisce al Parlamento. Entrambi indipendenti dal Governo.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Governo
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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