Articolo 100
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
Spiegazione e Significato
Due organi ausiliari: 1) CONSIGLIO DI STATO: massimo organo di giustizia amministrativa (giudica ricorsi contro PA) e consulenza giuridico-amministrativa al Governo; 2) CORTE DEI CONTI: controllo sulla gestione finanziaria pubblica (preventivo su atti del Governo, successivo su bilancio statale ed enti sovvenzionati), riferisce al Parlamento. Entrambi indipendenti dal Governo.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Governo
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
Articoli Correlati nella Stessa Sezione
Art. 92
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Co...
Art. 93
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima...
Art. 94
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna ...
Art. 95
Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica ...
Art. 96
Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anch...
Art. 97
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento ...