Articolo 101
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
Spiegazione e Significato
Principi fondamentali della giustizia: 1) la giustizia è amministrata in nome del popolo (sovranità popolare); 2) i giudici sono soggetti solo alla legge (indipendenza del giudice: non ricevono ordini da nessun potere, nemmeno dal CSM o da giudici superiori).
Contesto Costituzionale
Sezione
La Magistratura
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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