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Articolo 101 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
  2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Spiegazione e significato

Principi fondamentali della giustizia: 1) la giustizia è amministrata in nome del popolo (sovranità popolare); 2) i giudici sono soggetti solo alla legge (indipendenza del giudice: non ricevono ordini da nessun potere, nemmeno dal CSM o da giudici superiori).

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
La Magistratura
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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