La Magistratura

Articolo 103

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Spiegazione e Significato

Il CSM è l'organo di autogoverno della magistratura. Composizione: Presidente della Repubblica (presidente); Primo Presidente e Procuratore Generale Cassazione (membri di diritto); 2/3 eletti dai magistrati (componente togata); 1/3 eletto dal Parlamento tra giuristi (componente laica: professori ordinari e avvocati con 15 anni esercizio).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

La Magistratura

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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