Articolo 103
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Spiegazione e Significato
Il CSM è l'organo di autogoverno della magistratura. Composizione: Presidente della Repubblica (presidente); Primo Presidente e Procuratore Generale Cassazione (membri di diritto); 2/3 eletti dai magistrati (componente togata); 1/3 eletto dal Parlamento tra giuristi (componente laica: professori ordinari e avvocati con 15 anni esercizio).
Contesto Costituzionale
Sezione
La Magistratura
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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