La Magistratura 1 min di lettura

Articolo 103 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
  2. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
  3. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Spiegazione e significato

Il CSM è l'organo di autogoverno della magistratura. Composizione: Presidente della Repubblica (presidente); Primo Presidente e Procuratore Generale Cassazione (membri di diritto); 2/3 eletti dai magistrati (componente togata); 1/3 eletto dal Parlamento tra giuristi (componente laica: professori ordinari e avvocati con 15 anni esercizio).

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
La Magistratura
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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