La Magistratura

Articolo 106

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Spiegazione e Significato

Nomina dei magistrati per concorso pubblico (principio del merito). Possono esistere magistrati onorari per funzioni di giudice singolo. Per meriti insigni, professori ordinari di diritto e avvocati con 15 anni di esercizio possono diventare consiglieri di Cassazione su designazione CSM (magistrati per merito).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

La Magistratura

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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