Articolo 106
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
Spiegazione e Significato
Nomina dei magistrati per concorso pubblico (principio del merito). Possono esistere magistrati onorari per funzioni di giudice singolo. Per meriti insigni, professori ordinari di diritto e avvocati con 15 anni di esercizio possono diventare consiglieri di Cassazione su designazione CSM (magistrati per merito).
Contesto Costituzionale
Sezione
La Magistratura
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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