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Articolo 106 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
  2. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
  3. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Spiegazione e significato

Nomina dei magistrati per concorso pubblico (principio del merito). Possono esistere magistrati onorari per funzioni di giudice singolo. Per meriti insigni, professori ordinari di diritto e avvocati con 15 anni di esercizio possono diventare consiglieri di Cassazione su designazione CSM (magistrati per merito).

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
La Magistratura
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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