Articolo 102 della Costituzione Italiana
Il testo
- La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. ¶
- Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. ¶
- La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. ¶
Spiegazione e significato
Divieto di giudici straordinari o speciali (per evitare tribunali ad hoc). Sono ammesse solo sezioni specializzate presso tribunali ordinari (es. sezioni lavoro, fallimentare, minorile) con eventuale partecipazione di esperti esterni. Prevista partecipazione popolare (giudici popolari, giurie).
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- La Magistratura
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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