Articolo 102
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
Spiegazione e Significato
Divieto di giudici straordinari o speciali (per evitare tribunali ad hoc). Sono ammesse solo sezioni specializzate presso tribunali ordinari (es. sezioni lavoro, fallimentare, minorile) con eventuale partecipazione di esperti esterni. Prevista partecipazione popolare (giudici popolari, giurie).
Contesto Costituzionale
Sezione
La Magistratura
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
Articoli Correlati nella Stessa Sezione
Art. 101
La giustizia è amministrata in nome del popolo.
I giudici so...
Art. 103
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal P...
Art. 104
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendent...
Art. 105
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo ...
Art. 106
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
La legge ...
Art. 107
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati...