La Magistratura

Articolo 102

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Spiegazione e Significato

Divieto di giudici straordinari o speciali (per evitare tribunali ad hoc). Sono ammesse solo sezioni specializzate presso tribunali ordinari (es. sezioni lavoro, fallimentare, minorile) con eventuale partecipazione di esperti esterni. Prevista partecipazione popolare (giudici popolari, giurie).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

La Magistratura

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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