La Magistratura 1 min di lettura

Articolo 107 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
  2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
  3. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
  4. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Spiegazione e significato

Inamovibilità dei magistrati: non possono essere rimossi, sospesi o trasferiti se non per decisione del CSM o con loro consenso. Il Ministro della Giustizia può solo promuovere azione disciplinare (che poi decide il CSM). Tutti i magistrati hanno pari dignità (no gerarchie). Il PM gode delle stesse garanzie di indipendenza.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
La Magistratura
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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