Articolo 107
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
Spiegazione e Significato
Inamovibilità dei magistrati: non possono essere rimossi, sospesi o trasferiti se non per decisione del CSM o con loro consenso. Il Ministro della Giustizia può solo promuovere azione disciplinare (che poi decide il CSM). Tutti i magistrati hanno pari dignità (no gerarchie). Il PM gode delle stesse garanzie di indipendenza.
Contesto Costituzionale
Sezione
La Magistratura
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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