La Magistratura

Articolo 107

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Spiegazione e Significato

Inamovibilità dei magistrati: non possono essere rimossi, sospesi o trasferiti se non per decisione del CSM o con loro consenso. Il Ministro della Giustizia può solo promuovere azione disciplinare (che poi decide il CSM). Tutti i magistrati hanno pari dignità (no gerarchie). Il PM gode delle stesse garanzie di indipendenza.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

La Magistratura

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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