Articolo 107 della Costituzione Italiana
Il testo
- I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. ¶
- Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. ¶
- I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. ¶
- Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. ¶
Spiegazione e significato
Inamovibilità dei magistrati: non possono essere rimossi, sospesi o trasferiti se non per decisione del CSM o con loro consenso. Il Ministro della Giustizia può solo promuovere azione disciplinare (che poi decide il CSM). Tutti i magistrati hanno pari dignità (no gerarchie). Il PM gode delle stesse garanzie di indipendenza.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- La Magistratura
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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