Rapporti Economici 1 min di lettura

Articolo 47 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
  2. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Spiegazione e significato

Tutela il risparmio e regola il sistema creditizio. Promuove l'accesso alla proprietà della casa, della terra per contadini, e investimenti azionari. Base della vigilanza bancaria e della tutela del risparmio.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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