Articolo 47 della Costituzione Italiana
Il testo
- La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. ¶
- Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. ¶
Spiegazione e significato
Tutela il risparmio e regola il sistema creditizio. Promuove l'accesso alla proprietà della casa, della terra per contadini, e investimenti azionari. Base della vigilanza bancaria e della tutela del risparmio.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Economici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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