Articolo 47
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
Spiegazione e Significato
Tutela il risparmio e regola il sistema creditizio. Promuove l'accesso alla proprietà della casa, della terra per contadini, e investimenti azionari. Base della vigilanza bancaria e della tutela del risparmio.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Economici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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