Rapporti Economici

Articolo 47

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Spiegazione e Significato

Tutela il risparmio e regola il sistema creditizio. Promuove l'accesso alla proprietà della casa, della terra per contadini, e investimenti azionari. Base della vigilanza bancaria e della tutela del risparmio.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Economici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione