Articolo 57 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. ¶
- Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. ¶
- Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. ¶
- La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua, previa applicazione delle disposizioni del primo comma dell'articolo 56, in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. ¶
Spiegazione e significato
Disciplina il Senato dopo la riforma del 2020. Ridotto da 315 a 200 senatori elettivi (di cui 4 all'estero). Eleggibili i cittadini con 40 anni. Riparto regionale proporzionale alla popolazione. Esistono anche senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.
Storia delle modifiche costituzionali
- 2020Riduzione numero senatori da 315 a 200
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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