Articolo 57
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua, previa applicazione delle disposizioni del primo comma dell'articolo 56, in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Spiegazione e Significato
Disciplina il Senato dopo la riforma del 2020. Ridotto da 315 a 200 senatori elettivi (di cui 4 all'estero). Eleggibili i cittadini con 40 anni. Riparto regionale proporzionale alla popolazione. Esistono anche senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.
Storia delle Modifiche Costituzionali
2020
Riduzione numero senatori da 315 a 200
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
Articoli Correlati nella Stessa Sezione
Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Sen...
Art. 56
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e dir...
Art. 58
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
I s...
Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato ...
Art. 60
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono ele...
Art. 61
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta gi...