Il Parlamento Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 57 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
  2. Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
  3. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.
  4. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua, previa applicazione delle disposizioni del primo comma dell'articolo 56, in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Spiegazione e significato

Disciplina il Senato dopo la riforma del 2020. Ridotto da 315 a 200 senatori elettivi (di cui 4 all'estero). Eleggibili i cittadini con 40 anni. Riparto regionale proporzionale alla popolazione. Esistono anche senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2020Riduzione numero senatori da 315 a 200

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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