Il Parlamento

Articolo 61

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Spiegazione e Significato

Regola la transizione tra una legislatura e l'altra: le elezioni devono svolgersi entro 70 giorni e la prima seduta entro 20 giorni. Le vecchie Camere restano operative (prorogatio) fino all'insediamento delle nuove.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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