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Articolo 61 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
  2. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Spiegazione e significato

Regola la transizione tra una legislatura e l'altra: le elezioni devono svolgersi entro 70 giorni e la prima seduta entro 20 giorni. Le vecchie Camere restano operative (prorogatio) fino all'insediamento delle nuove.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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