Articolo 61
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Spiegazione e Significato
Regola la transizione tra una legislatura e l'altra: le elezioni devono svolgersi entro 70 giorni e la prima seduta entro 20 giorni. Le vecchie Camere restano operative (prorogatio) fino all'insediamento delle nuove.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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