Articolo 61 della Costituzione Italiana
Il testo
Spiegazione e significato
Regola la transizione tra una legislatura e l'altra: le elezioni devono svolgersi entro 70 giorni e la prima seduta entro 20 giorni. Le vecchie Camere restano operative (prorogatio) fino all'insediamento delle nuove.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Il Parlamento
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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