Articolo 60
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
Spiegazione e Significato
Stabilisce la durata della legislatura (5 anni) per entrambe le Camere. Possibile proroga solo in caso di guerra con legge apposita. Dopo 5 anni si tengono nuove elezioni, salvo scioglimento anticipato.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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