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Articolo 60 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
  2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Spiegazione e significato

Stabilisce la durata della legislatura (5 anni) per entrambe le Camere. Possibile proroga solo in caso di guerra con legge apposita. Dopo 5 anni si tengono nuove elezioni, salvo scioglimento anticipato.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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