Il Parlamento Articolo Modificato

Articolo 56

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Spiegazione e Significato

Disciplina la Camera dei Deputati dopo la riforma del 2020. Ridotto da 630 a 400 deputati (di cui 8 eletti all'estero). Eleggibili i cittadini con 25 anni. Sistema proporzionale con riparto in base alla popolazione delle circoscrizioni.

Storia delle Modifiche Costituzionali

2020

Riduzione numero deputati da 630 a 400

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione