Il Parlamento Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 56 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
  2. Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
  3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
  4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Spiegazione e significato

Disciplina la Camera dei Deputati dopo la riforma del 2020. Ridotto da 630 a 400 deputati (di cui 8 eletti all'estero). Eleggibili i cittadini con 25 anni. Sistema proporzionale con riparto in base alla popolazione delle circoscrizioni.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2020Riduzione numero deputati da 630 a 400

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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