Articolo 56
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Spiegazione e Significato
Disciplina la Camera dei Deputati dopo la riforma del 2020. Ridotto da 630 a 400 deputati (di cui 8 eletti all'estero). Eleggibili i cittadini con 25 anni. Sistema proporzionale con riparto in base alla popolazione delle circoscrizioni.
Storia delle Modifiche Costituzionali
2020
Riduzione numero deputati da 630 a 400
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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