Il Parlamento Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 58 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
  2. I senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, nel numero massimo di cinque.
  3. Gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori di diritto e a vita, salvo rinunzia.

Spiegazione e significato

Oltre ai senatori elettivi, prevede senatori a vita nominati dal Presidente (max 5) per meriti eccezionali e gli ex Presidenti della Repubblica (di diritto). Attualmente i senatori a vita nominati sono circa 4-5, tra cui Renzo Piano, Elena Cattaneo, Carlo Rubbia.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2021Eliminato requisito dei 25 anni per eleggibilità al Senato

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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