Articolo 58
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.
I senatori a vita sono nominati dal Presidente della Repubblica per aver illustrato la Patria con altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, nel numero massimo di cinque.
Gli ex Presidenti della Repubblica sono senatori di diritto e a vita, salvo rinunzia.
Spiegazione e Significato
Oltre ai senatori elettivi, prevede senatori a vita nominati dal Presidente (max 5) per meriti eccezionali e gli ex Presidenti della Repubblica (di diritto). Attualmente i senatori a vita nominati sono circa 4-5, tra cui Renzo Piano, Elena Cattaneo, Carlo Rubbia.
Storia delle Modifiche Costituzionali
2021
Eliminato requisito dei 25 anni per eleggibilità al Senato
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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