La Magistratura 1 min di lettura

Articolo 108 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
  2. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Spiegazione e significato

L'ordinamento giudiziario è regolato per legge. Anche le giurisdizioni speciali (Tribunali Amministrativi, giurisdizione contabile, militare) devono avere giudici indipendenti, così come i magistrati del PM e gli esperti esterni che partecipano alla giustizia.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
La Magistratura
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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