Articolo 108 della Costituzione Italiana
Il testo
Spiegazione e significato
L'ordinamento giudiziario è regolato per legge. Anche le giurisdizioni speciali (Tribunali Amministrativi, giurisdizione contabile, militare) devono avere giudici indipendenti, così come i magistrati del PM e gli esperti esterni che partecipano alla giustizia.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- La Magistratura
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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