Articolo 108
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Spiegazione e Significato
L'ordinamento giudiziario è regolato per legge. Anche le giurisdizioni speciali (Tribunali Amministrativi, giurisdizione contabile, militare) devono avere giudici indipendenti, così come i magistrati del PM e gli esperti esterni che partecipano alla giustizia.
Contesto Costituzionale
Sezione
La Magistratura
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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