La Magistratura

Articolo 108

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Spiegazione e Significato

L'ordinamento giudiziario è regolato per legge. Anche le giurisdizioni speciali (Tribunali Amministrativi, giurisdizione contabile, militare) devono avere giudici indipendenti, così come i magistrati del PM e gli esperti esterni che partecipano alla giustizia.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

La Magistratura

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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