La Magistratura

Articolo 113

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Spiegazione e Significato

Tutela giurisdizionale contro gli atti della PA: sempre ammessa davanti ai giudici (ordinari o amministrativi) per diritti e interessi legittimi. Non può essere esclusa o limitata (no zone franche). I giudici possono annullare atti illegittimi della PA nei casi previsti dalla legge. Fondamento del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

La Magistratura

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione