Articolo 113 della Costituzione Italiana
Il testo
- Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. ¶
- Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. ¶
- La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa. ¶
Spiegazione e significato
Tutela giurisdizionale contro gli atti della PA: sempre ammessa davanti ai giudici (ordinari o amministrativi) per diritti e interessi legittimi. Non può essere esclusa o limitata (no zone franche). I giudici possono annullare atti illegittimi della PA nei casi previsti dalla legge. Fondamento del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- La Magistratura
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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