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Articolo 113 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
  2. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
  3. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Spiegazione e significato

Tutela giurisdizionale contro gli atti della PA: sempre ammessa davanti ai giudici (ordinari o amministrativi) per diritti e interessi legittimi. Non può essere esclusa o limitata (no zone franche). I giudici possono annullare atti illegittimi della PA nei casi previsti dalla legge. Fondamento del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
La Magistratura
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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