Articolo 113
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
Spiegazione e Significato
Tutela giurisdizionale contro gli atti della PA: sempre ammessa davanti ai giudici (ordinari o amministrativi) per diritti e interessi legittimi. Non può essere esclusa o limitata (no zone franche). I giudici possono annullare atti illegittimi della PA nei casi previsti dalla legge. Fondamento del diritto amministrativo e della giustizia amministrativa.
Contesto Costituzionale
Sezione
La Magistratura
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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