Regioni, Province, Comuni Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 114 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
  2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
  3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Spiegazione e significato

Dopo la riforma del 2001, la Repubblica è composta da più livelli: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato (tutti sullo stesso piano costituzionale). Gli enti locali sono autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. Roma è la capitale (con ordinamento speciale).

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2001Riforma Titolo V - Rafforzamento federalismo, riconoscimento Città metropolitane

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Regioni, Province, Comuni”