Articolo 114 della Costituzione Italiana
Il testo
- La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. ¶
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. ¶
- Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. ¶
Spiegazione e significato
Dopo la riforma del 2001, la Repubblica è composta da più livelli: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato (tutti sullo stesso piano costituzionale). Gli enti locali sono autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. Roma è la capitale (con ordinamento speciale).
Storia delle modifiche costituzionali
- 2001Riforma Titolo V - Rafforzamento federalismo, riconoscimento Città metropolitane
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Regioni, Province, Comuni
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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