Articolo 114
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Spiegazione e Significato
Dopo la riforma del 2001, la Repubblica è composta da più livelli: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato (tutti sullo stesso piano costituzionale). Gli enti locali sono autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. Roma è la capitale (con ordinamento speciale).
Storia delle Modifiche Costituzionali
2001
Riforma Titolo V - Rafforzamento federalismo, riconoscimento Città metropolitane
Contesto Costituzionale
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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