Regioni, Province, Comuni Articolo Modificato

Articolo 114

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Spiegazione e Significato

Dopo la riforma del 2001, la Repubblica è composta da più livelli: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, Stato (tutti sullo stesso piano costituzionale). Gli enti locali sono autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. Roma è la capitale (con ordinamento speciale).

Storia delle Modifiche Costituzionali

2001

Riforma Titolo V - Rafforzamento federalismo, riconoscimento Città metropolitane

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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