Regioni, Province, Comuni Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 116 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. A Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
  2. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Spiegazione e significato

Cinque Regioni a statuto speciale hanno autonomia rafforzata con statuti adottati con legge costituzionale: Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige (con le Province autonome di Trento e Bolzano), Valle d'Aosta. La riforma 2001 consente di attribuire forme di autonomia differenziata anche ad altre Regioni (regionalismo differenziato) con legge statale a maggioranza assoluta previa intesa Stato-Regione.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2001Introdotto regionalismo differenziato per Regioni ordinarie

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Regioni, Province, Comuni”