Regioni, Province, Comuni Articolo Modificato

Articolo 120

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Spiegazione e Significato

Divieto per le Regioni di ostacolare libera circolazione di persone, cose e diritto al lavoro tra Regioni (unità economica nazionale). Potere sostitutivo dello Stato: il Governo può sostituirsi a Regioni ed enti locali in caso di: mancato rispetto norme internazionali/UE, pericolo per sicurezza pubblica, tutela unità giuridica/economica e livelli essenziali prestazioni (LEP). La legge garantisce rispetto sussidiarietà e leale collaborazione.

Storia delle Modifiche Costituzionali

2001

Introdotto potere sostitutivo statale in caso inadempienza enti locali

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione