Regioni, Province, Comuni Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 120 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
  2. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Spiegazione e significato

Divieto per le Regioni di ostacolare libera circolazione di persone, cose e diritto al lavoro tra Regioni (unità economica nazionale). Potere sostitutivo dello Stato: il Governo può sostituirsi a Regioni ed enti locali in caso di: mancato rispetto norme internazionali/UE, pericolo per sicurezza pubblica, tutela unità giuridica/economica e livelli essenziali prestazioni (LEP). La legge garantisce rispetto sussidiarietà e leale collaborazione.

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2001Introdotto potere sostitutivo statale in caso inadempienza enti locali

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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