Regioni, Province, Comuni Articolo modificato 1 min di lettura

Articolo 118 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
  2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
  3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
  4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Spiegazione e significato

Principio di sussidiarietà verticale: le funzioni amministrative spettano prioritariamente ai Comuni (livello più vicino ai cittadini). Possono essere attribuite a livelli superiori (Province, Città metropolitane, Regioni, Stato) solo se necessario per esercizio unitario, secondo sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza. Sussidiarietà orizzontale: gli enti favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini per attività di interesse generale (volontariato, terzo settore).

Storia delle modifiche costituzionali

  1. 2001Introdotto principio di sussidiarietà verticale e orizzontale

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Regioni, Province, Comuni
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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