Articolo 119 della Costituzione Italiana
Il testo
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. ¶
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. ¶
- La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. ¶
- Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. ¶
- Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. ¶
- I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti. ¶
Spiegazione e significato
Autonomia finanziaria degli enti territoriali (riforma 2001): entrate e spese autonome nel rispetto equilibrio bilanci e vincoli UE. Risorse: tributi propri, compartecipazioni a tributi erariali, fondo perequativo statale per territori meno ricchi. Le risorse devono consentire di finanziare integralmente le funzioni attribuite. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive per sviluppo, coesione, rimozione squilibri. Gli enti hanno patrimonio proprio. Indebitamento ammesso solo per investimenti con piano ammortamento e rispetto equilibrio regionale. No garanzia statale sui prestiti.
Storia delle modifiche costituzionali
- 2001Riforma federalismo fiscale - rafforzata autonomia finanziaria enti territoriali
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Regioni, Province, Comuni
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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