Articolo 117 della Costituzione Italiana
Il testo
- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. ¶
- Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [seguono 17 materie tra cui: politica estera, immigrazione, difesa, moneta, tutela concorrenza, sistema tributario statale, elezioni, ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, giurisdizione, ordinamento penale, ecc.] ¶
- Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [seguono materie tra cui: rapporti internazionali e con UE delle Regioni, commercio estero, tutela e sicurezza lavoro, istruzione, professioni, ricerca scientifica, tutela salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti trasporto, produzione energia, ecc.] Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. ¶
- Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. ¶
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. ¶
- La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. ¶
- Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. ¶
- La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. ¶
- Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato. ¶
Spiegazione e significato
Riforma 2001 del riparto di competenze legislative: 1) COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO (17 materie elencate: esteri, difesa, immigrazione, moneta, concorrenza, sistema tributario statale, elezioni, ordine pubblico, cittadinanza, giurisdizione, penale, ecc.); 2) COMPETENZA CONCORRENTE Stato-Regioni (Stato fissa principi fondamentali, Regioni legiferano nel dettaglio: istruzione, salute, governo territorio, ecc.); 3) COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI (tutto ciò che non è espressamente statale). Le Regioni partecipano a decisioni UE nelle loro competenze. Potestà regolamentare: Stato per materie esclusive, Regioni per il resto, Comuni/Province/Città metropolitane per loro organizzazione. Promozione parità uomo-donna. Possibilità di intese tra Regioni e accordi internazionali regionali.
Storia delle modifiche costituzionali
- 2001Riforma radicale riparto competenze: da competenza residuale dello Stato a competenza residuale delle Regioni
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Regioni, Province, Comuni
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948