Regioni, Province, Comuni Articolo Modificato

Articolo 117

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [seguono 17 materie tra cui: politica estera, immigrazione, difesa, moneta, tutela concorrenza, sistema tributario statale, elezioni, ordine pubblico e sicurezza, cittadinanza, giurisdizione, ordinamento penale, ecc.]
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [seguono materie tra cui: rapporti internazionali e con UE delle Regioni, commercio estero, tutela e sicurezza lavoro, istruzione, professioni, ricerca scientifica, tutela salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti trasporto, produzione energia, ecc.] Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Spiegazione e Significato

Riforma 2001 del riparto di competenze legislative: 1) COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO (17 materie elencate: esteri, difesa, immigrazione, moneta, concorrenza, sistema tributario statale, elezioni, ordine pubblico, cittadinanza, giurisdizione, penale, ecc.); 2) COMPETENZA CONCORRENTE Stato-Regioni (Stato fissa principi fondamentali, Regioni legiferano nel dettaglio: istruzione, salute, governo territorio, ecc.); 3) COMPETENZA RESIDUALE DELLE REGIONI (tutto ciò che non è espressamente statale). Le Regioni partecipano a decisioni UE nelle loro competenze. Potestà regolamentare: Stato per materie esclusive, Regioni per il resto, Comuni/Province/Città metropolitane per loro organizzazione. Promozione parità uomo-donna. Possibilità di intese tra Regioni e accordi internazionali regionali.

Storia delle Modifiche Costituzionali

2001

Riforma radicale riparto competenze: da competenza residuale dello Stato a competenza residuale delle Regioni

Contesto Costituzionale

Sezione

Regioni, Province, Comuni

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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