Articolo 135 della Costituzione Italiana
Il testo
- La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa. ¶
- I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d'esercizio. ¶
- I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. ¶
- Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. ¶
- La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. ¶
- L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. ¶
- Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari. ¶
Spiegazione e significato
Composizione Corte Costituzionale: 15 giudici nominati per 1/3 (5) dal Presidente della Repubblica, 1/3 (5) dal Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata (3/5 primi scrutini, poi 3/5 dei votanti), 1/3 (5) dalle supreme magistrature (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti). Requisiti: magistrati di Cassazione/Consiglio Stato/Corte Conti anche in pensione, professori ordinari di materie giuridiche, avvocati con 20 anni esercizio. Mandato: 9 anni non rinnovabile. La Corte elegge il Presidente tra i membri (durata 3 anni rinnovabile). Incompatibilità con cariche politiche e professione forense. Per giudizi sul Presidente della Repubblica si aggiungono 16 giudici aggregati sorteggiati da elenco di cittadini eleggibili a senatore.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Garanzie Costituzionali
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948