Garanzie Costituzionali 1 min di lettura

Articolo 137 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
  2. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
  3. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Spiegazione e significato

Leggi sulla Corte Costituzionale: legge costituzionale stabilisce condizioni, forme, termini dei giudizi e garanzie indipendenza giudici (L.cost. 1/1948 e L.cost. 1/1953). Legge ordinaria disciplina costituzione e funzionamento (L. 87/1953). Decisioni della Corte inappellabili e definitive (la Corte è giudice ultimo sulla Costituzione).

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Garanzie Costituzionali
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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