Garanzie Costituzionali

Articolo 137

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Spiegazione e Significato

Leggi sulla Corte Costituzionale: legge costituzionale stabilisce condizioni, forme, termini dei giudizi e garanzie indipendenza giudici (L.cost. 1/1948 e L.cost. 1/1953). Legge ordinaria disciplina costituzione e funzionamento (L. 87/1953). Decisioni della Corte inappellabili e definitive (la Corte è giudice ultimo sulla Costituzione).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Garanzie Costituzionali

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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