Articolo 137 della Costituzione Italiana
Il testo
- Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. ¶
- Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. ¶
- Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. ¶
Spiegazione e significato
Leggi sulla Corte Costituzionale: legge costituzionale stabilisce condizioni, forme, termini dei giudizi e garanzie indipendenza giudici (L.cost. 1/1948 e L.cost. 1/1953). Legge ordinaria disciplina costituzione e funzionamento (L. 87/1953). Decisioni della Corte inappellabili e definitive (la Corte è giudice ultimo sulla Costituzione).
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Garanzie Costituzionali
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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