Garanzie Costituzionali

Articolo 138

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Spiegazione e Significato

Procedimento di revisione costituzionale (procedimento aggravato): 1) Doppia deliberazione di ciascuna Camera a distanza di almeno 3 mesi; 2) Nella seconda votazione serve maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti); 3) Se non si raggiungono i 2/3 in seconda votazione, entro 3 mesi può essere richiesto referendum confermativo da: 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori, o 5 Consigli regionali; 4) Il referendum è approvativo (maggioranza voti validi, no quorum); 5) Se si raggiungono i 2/3 in seconda votazione, la legge è promulgata senza referendum. Protegge la Costituzione da modifiche affrettate.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Garanzie Costituzionali

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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