Garanzie Costituzionali 1 min di lettura

Articolo 138 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
  2. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
  3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Spiegazione e significato

Procedimento di revisione costituzionale (procedimento aggravato): 1) Doppia deliberazione di ciascuna Camera a distanza di almeno 3 mesi; 2) Nella seconda votazione serve maggioranza assoluta (50%+1 dei componenti); 3) Se non si raggiungono i 2/3 in seconda votazione, entro 3 mesi può essere richiesto referendum confermativo da: 1/5 dei membri di una Camera, 500.000 elettori, o 5 Consigli regionali; 4) Il referendum è approvativo (maggioranza voti validi, no quorum); 5) Se si raggiungono i 2/3 in seconda votazione, la legge è promulgata senza referendum. Protegge la Costituzione da modifiche affrettate.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Garanzie Costituzionali
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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