Garanzie Costituzionali

Articolo 134

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Spiegazione e Significato

Competenze della Corte Costituzionale: 1) Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi (statali e regionali) e atti con forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi); 2) Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (es. Parlamento-Governo) e tra Stato e Regioni o tra Regioni; 3) Giudizio penale sul Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione; 4) Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo (non menzionato qui ma previsto da leggi costituzionali).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Garanzie Costituzionali

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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