Garanzie Costituzionali 1 min di lettura

Articolo 134 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Spiegazione e significato

Competenze della Corte Costituzionale: 1) Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi (statali e regionali) e atti con forza di legge (decreti-legge, decreti legislativi); 2) Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato (es. Parlamento-Governo) e tra Stato e Regioni o tra Regioni; 3) Giudizio penale sul Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione; 4) Giudizio sull'ammissibilità del referendum abrogativo (non menzionato qui ma previsto da leggi costituzionali).

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Garanzie Costituzionali
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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