Articolo 136 della Costituzione Italiana
Il testo
- Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. ¶
- La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. ¶
Spiegazione e significato
Effetti delle sentenze di incostituzionalità: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. L'efficacia è retroattiva (ex tunc): la norma è considerata invalida sin dall'origine (salvo effetti esauritisi e sentenze passate in giudicato). La sentenza è pubblicata e comunicata a Parlamento/Consigli regionali che possono adottare nuove norme conformi alla Costituzione.
Inquadramento
- Parte
- Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
- Sezione
- Garanzie Costituzionali
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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