Garanzie Costituzionali 1 min di lettura

Articolo 136 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
  2. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Spiegazione e significato

Effetti delle sentenze di incostituzionalità: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. L'efficacia è retroattiva (ex tunc): la norma è considerata invalida sin dall'origine (salvo effetti esauritisi e sentenze passate in giudicato). La sentenza è pubblicata e comunicata a Parlamento/Consigli regionali che possono adottare nuove norme conformi alla Costituzione.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Garanzie Costituzionali
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Garanzie Costituzionali”