Articolo 136
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
Spiegazione e Significato
Effetti delle sentenze di incostituzionalità: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. L'efficacia è retroattiva (ex tunc): la norma è considerata invalida sin dall'origine (salvo effetti esauritisi e sentenze passate in giudicato). La sentenza è pubblicata e comunicata a Parlamento/Consigli regionali che possono adottare nuove norme conformi alla Costituzione.
Contesto Costituzionale
Sezione
Garanzie Costituzionali
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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