Garanzie Costituzionali

Articolo 136

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Spiegazione e Significato

Effetti delle sentenze di incostituzionalità: la norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. L'efficacia è retroattiva (ex tunc): la norma è considerata invalida sin dall'origine (salvo effetti esauritisi e sentenze passate in giudicato). La sentenza è pubblicata e comunicata a Parlamento/Consigli regionali che possono adottare nuove norme conformi alla Costituzione.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Garanzie Costituzionali

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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