Garanzie Costituzionali

Articolo 139

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Spiegazione e Significato

Limite assoluto alla revisione costituzionale: la forma repubblicana è immodificabile. Non si può ripristinare la monarchia nemmeno con revisione costituzionale. Esprime la scelta definitiva e irrevocabile del popolo italiano nel referendum del 2 giugno 1946. È l'unico limite esplicito, ma la Corte Costituzionale riconosce anche limiti impliciti (principi supremi e diritti inviolabili dell'uomo).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Garanzie Costituzionali

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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