Rapporti Etico-Sociali 1 min di lettura

Articolo 30 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
  2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
  3. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
  4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Spiegazione e significato

Stabilisce doveri e diritti genitoriali, parificando i figli nati fuori dal matrimonio. Lo Stato interviene quando i genitori non possono assolvere i loro compiti. Base costituzionale del diritto di famiglia.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Etico-Sociali
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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