Articolo 30 della Costituzione Italiana
Il testo
- È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. ¶
- Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. ¶
- La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. ¶
- La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. ¶
Spiegazione e significato
Stabilisce doveri e diritti genitoriali, parificando i figli nati fuori dal matrimonio. Lo Stato interviene quando i genitori non possono assolvere i loro compiti. Base costituzionale del diritto di famiglia.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Etico-Sociali
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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