Rapporti Etico-Sociali

Articolo 30

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Spiegazione e Significato

Stabilisce doveri e diritti genitoriali, parificando i figli nati fuori dal matrimonio. Lo Stato interviene quando i genitori non possono assolvere i loro compiti. Base costituzionale del diritto di famiglia.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Etico-Sociali

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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