Articolo 31
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Spiegazione e Significato
Impegna lo Stato a sostenere la famiglia con misure economiche e sociali, con attenzione alle famiglie numerose. Tutela speciale per maternità, infanzia e gioventù (es. congedi parentali, asili nido, protezione minori).
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Etico-Sociali
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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