Rapporti Etico-Sociali

Articolo 31

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Spiegazione e Significato

Impegna lo Stato a sostenere la famiglia con misure economiche e sociali, con attenzione alle famiglie numerose. Tutela speciale per maternità, infanzia e gioventù (es. congedi parentali, asili nido, protezione minori).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Etico-Sociali

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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