Rapporti Etico-Sociali 1 min di lettura

Articolo 31 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
  2. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Spiegazione e significato

Impegna lo Stato a sostenere la famiglia con misure economiche e sociali, con attenzione alle famiglie numerose. Tutela speciale per maternità, infanzia e gioventù (es. congedi parentali, asili nido, protezione minori).

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Etico-Sociali
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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