Articolo 33 della Costituzione Italiana
Il testo
- L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. ¶
- La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. ¶
- Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. ¶
- La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. ¶
- È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. ¶
- Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. ¶
Spiegazione e significato
Libertà di insegnamento, arte e scienza. Lo Stato ha il dovere di istituire scuole pubbliche. Riconosce il diritto di aprire scuole private 'senza oneri per lo Stato' (tema controverso riguardo ai finanziamenti alle scuole paritarie). Prevede esami di Stato e autonomia universitaria.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Etico-Sociali
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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