Articolo 33
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Spiegazione e Significato
Libertà di insegnamento, arte e scienza. Lo Stato ha il dovere di istituire scuole pubbliche. Riconosce il diritto di aprire scuole private 'senza oneri per lo Stato' (tema controverso riguardo ai finanziamenti alle scuole paritarie). Prevede esami di Stato e autonomia universitaria.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Etico-Sociali
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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