Articolo 34 della Costituzione Italiana
Il testo
- La scuola è aperta a tutti. ¶
- L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. ¶
- I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. ¶
- La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. ¶
Spiegazione e significato
Diritto allo studio e principio di accesso universale all'istruzione. Stabilisce obbligo scolastico (oggi esteso a 10 anni) e gratuità della scuola dell'obbligo. Garantisce il diritto allo studio superiore ai meritevoli privi di mezzi attraverso borse di studio.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Etico-Sociali
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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