Articolo 34
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Spiegazione e Significato
Diritto allo studio e principio di accesso universale all'istruzione. Stabilisce obbligo scolastico (oggi esteso a 10 anni) e gratuità della scuola dell'obbligo. Garantisce il diritto allo studio superiore ai meritevoli privi di mezzi attraverso borse di studio.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Etico-Sociali
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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