Articolo 29
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.
Spiegazione e Significato
Riconosce la famiglia fondata sul matrimonio e stabilisce l'uguaglianza tra i coniugi. L'interpretazione di 'società naturale' e la definizione di matrimonio sono state oggetto di evoluzione giurisprudenziale, specialmente dopo la legge sulle unioni civili (2016).
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Etico-Sociali
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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