Rapporti Etico-Sociali

Articolo 29

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Spiegazione e Significato

Riconosce la famiglia fondata sul matrimonio e stabilisce l'uguaglianza tra i coniugi. L'interpretazione di 'società naturale' e la definizione di matrimonio sono state oggetto di evoluzione giurisprudenziale, specialmente dopo la legge sulle unioni civili (2016).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Etico-Sociali

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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