Articolo 32
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Spiegazione e Significato
Riconosce il diritto alla salute come diritto fondamentale e interesse collettivo. Base del Servizio Sanitario Nazionale. Garantisce cure gratuite ai poveri. I trattamenti sanitari obbligatori (es. vaccinazioni) devono essere previsti per legge nel rispetto della dignità umana.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Etico-Sociali
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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