Rapporti Economici

Articolo 36

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Spiegazione e Significato

Principio della retribuzione giusta e proporzionata, sufficiente per una vita dignitosa. Stabilisce limiti all'orario di lavoro, diritto al riposo settimanale e ferie retribuite irrinunciabili. Base per il diritto del lavoro italiano.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Economici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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