Articolo 36
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Spiegazione e Significato
Principio della retribuzione giusta e proporzionata, sufficiente per una vita dignitosa. Stabilisce limiti all'orario di lavoro, diritto al riposo settimanale e ferie retribuite irrinunciabili. Base per il diritto del lavoro italiano.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Economici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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