Rapporti Economici 1 min di lettura

Articolo 36 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
  2. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
  3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Spiegazione e significato

Principio della retribuzione giusta e proporzionata, sufficiente per una vita dignitosa. Stabilisce limiti all'orario di lavoro, diritto al riposo settimanale e ferie retribuite irrinunciabili. Base per il diritto del lavoro italiano.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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