Articolo 36 della Costituzione Italiana
Il testo
- Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. ¶
- La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. ¶
- Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi. ¶
Spiegazione e significato
Principio della retribuzione giusta e proporzionata, sufficiente per una vita dignitosa. Stabilisce limiti all'orario di lavoro, diritto al riposo settimanale e ferie retribuite irrinunciabili. Base per il diritto del lavoro italiano.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Economici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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