Articolo 39 della Costituzione Italiana
Il testo
- L'organizzazione sindacale è libera. ¶
- Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. ¶
- È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. ¶
- I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. ¶
Spiegazione e significato
Libertà sindacale. Prevede un sistema di registrazione volontaria dei sindacati (mai attuato nella parte sulla rappresentanza unitaria). I contratti collettivi vincolano solo gli iscritti, ma nella prassi hanno efficacia generale grazie a meccanismi di estensione.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Economici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
Altri articoli in “Rapporti Economici”
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed appl…
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata a…
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di la…
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi nece…
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi c…
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.