Rapporti Economici 1 min di lettura

Articolo 39 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. L'organizzazione sindacale è libera.
  2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
  3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
  4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Spiegazione e significato

Libertà sindacale. Prevede un sistema di registrazione volontaria dei sindacati (mai attuato nella parte sulla rappresentanza unitaria). I contratti collettivi vincolano solo gli iscritti, ma nella prassi hanno efficacia generale grazie a meccanismi di estensione.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

Altri articoli in “Rapporti Economici”