Articolo 39
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Spiegazione e Significato
Libertà sindacale. Prevede un sistema di registrazione volontaria dei sindacati (mai attuato nella parte sulla rappresentanza unitaria). I contratti collettivi vincolano solo gli iscritti, ma nella prassi hanno efficacia generale grazie a meccanismi di estensione.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Economici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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