Rapporti Economici 1 min di lettura

Articolo 37 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
  2. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
  3. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Spiegazione e significato

Parità di diritti e retribuzione tra uomo e donna. Tutela speciale per la maternità. Stabilisce limiti di età minima per lavorare e tutela del lavoro minorile con diritto alla parità retributiva.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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