Articolo 37 della Costituzione Italiana
Il testo
- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. ¶
- La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. ¶
- La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione. ¶
Spiegazione e significato
Parità di diritti e retribuzione tra uomo e donna. Tutela speciale per la maternità. Stabilisce limiti di età minima per lavorare e tutela del lavoro minorile con diritto alla parità retributiva.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Economici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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