Rapporti Economici

Articolo 40

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Lo sciopero è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, da esercitare secondo modalità previste dalla legge.

Spiegazione e Significato

Riconosce il diritto di sciopero come diritto costituzionale. Deve essere esercitato secondo le leggi che lo disciplinano (es. limiti per servizi pubblici essenziali). È una delle conquiste fondamentali del movimento operaio.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Economici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

Articoli Correlati nella Stessa Sezione