Articolo 40 della Costituzione Italiana
Il testo
Spiegazione e significato
Riconosce il diritto di sciopero come diritto costituzionale. Deve essere esercitato secondo le leggi che lo disciplinano (es. limiti per servizi pubblici essenziali). È una delle conquiste fondamentali del movimento operaio.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Economici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
Altri articoli in “Rapporti Economici”
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed appl…
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata a…
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di la…
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi nece…
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.