Articolo 40
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
Lo sciopero è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, da esercitare secondo modalità previste dalla legge.
Spiegazione e Significato
Riconosce il diritto di sciopero come diritto costituzionale. Deve essere esercitato secondo le leggi che lo disciplinano (es. limiti per servizi pubblici essenziali). È una delle conquiste fondamentali del movimento operaio.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Economici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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