Rapporti Economici 1 min di lettura

Articolo 41 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. L'iniziativa economica privata è libera.
  2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
  3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Spiegazione e significato

Riconosce la libertà di iniziativa economica privata ma con limiti: non può danneggiare utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana. Consente programmazione economica e coordinamento dell'attività economica per fini sociali. Equilibrio tra economia di mercato e intervento pubblico.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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