Articolo 41
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Spiegazione e Significato
Riconosce la libertà di iniziativa economica privata ma con limiti: non può danneggiare utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana. Consente programmazione economica e coordinamento dell'attività economica per fini sociali. Equilibrio tra economia di mercato e intervento pubblico.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Economici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
Articoli Correlati nella Stessa Sezione
Art. 35
La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed appl...
Art. 36
Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata a...
Art. 37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di la...
Art. 38
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi nece...
Art. 39
L'organizzazione sindacale è libera.
Ai sindacati non può es...
Art. 40
Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi c...