Rapporti Economici

Articolo 41

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Spiegazione e Significato

Riconosce la libertà di iniziativa economica privata ma con limiti: non può danneggiare utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana. Consente programmazione economica e coordinamento dell'attività economica per fini sociali. Equilibrio tra economia di mercato e intervento pubblico.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Rapporti Economici

Parte

Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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