Articolo 41 della Costituzione Italiana
Il testo
- L'iniziativa economica privata è libera. ¶
- Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. ¶
- La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. ¶
Spiegazione e significato
Riconosce la libertà di iniziativa economica privata ma con limiti: non può danneggiare utilità sociale, sicurezza, libertà e dignità umana. Consente programmazione economica e coordinamento dell'attività economica per fini sociali. Equilibrio tra economia di mercato e intervento pubblico.
Inquadramento
- Parte
- Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
- Sezione
- Rapporti Economici
- Promulgazione
- 27 dicembre 1947
- In vigore dal
- 1° gennaio 1948
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