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Articolo 38 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
  2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
  3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
  4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
  5. L'assistenza privata è libera.

Spiegazione e significato

Diritto all'assistenza sociale per inabili e indigenti. Prevede previdenza sociale per lavoratori (infortuni, malattia, pensioni, disoccupazione). Tutela dei disabili. Base costituzionale del sistema di welfare italiano.

Inquadramento

Parte
Parte Prima — Diritti e doveri dei cittadini
Sezione
Rapporti Economici
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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