Articolo 38
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata è libera.
Spiegazione e Significato
Diritto all'assistenza sociale per inabili e indigenti. Prevede previdenza sociale per lavoratori (infortuni, malattia, pensioni, disoccupazione). Tutela dei disabili. Base costituzionale del sistema di welfare italiano.
Contesto Costituzionale
Sezione
Rapporti Economici
Parte
Parte Prima - Diritti e Doveri dei Cittadini
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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