Articolo 71
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
Spiegazione e Significato
L'iniziativa legislativa (diritto di proporre leggi) spetta a: Governo, ogni parlamentare, Consigli regionali, CNEL, e almeno 50.000 cittadini (iniziativa legislativa popolare). Quest'ultima è poco utilizzata perché il Parlamento non è obbligato a esaminarla entro tempi certi.
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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