Il Parlamento

Articolo 71

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Spiegazione e Significato

L'iniziativa legislativa (diritto di proporre leggi) spetta a: Governo, ogni parlamentare, Consigli regionali, CNEL, e almeno 50.000 cittadini (iniziativa legislativa popolare). Quest'ultima è poco utilizzata perché il Parlamento non è obbligato a esaminarla entro tempi certi.
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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