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Articolo 71 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
  2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Spiegazione e significato

L'iniziativa legislativa (diritto di proporre leggi) spetta a: Governo, ogni parlamentare, Consigli regionali, CNEL, e almeno 50.000 cittadini (iniziativa legislativa popolare). Quest'ultima è poco utilizzata perché il Parlamento non è obbligato a esaminarla entro tempi certi.

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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