Articolo 70
Costituzione della Repubblica Italiana
Testo dell'Articolo
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.
Spiegazione e Significato
Principio del bicameralismo perfetto: le leggi devono essere approvate in termini identici da Camera e Senato. Entrambe hanno gli stessi poteri legislativi (a differenza di altri paesi con bicameralismo imperfetto).
Contesto Costituzionale
Sezione
Il Parlamento
Parte
Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica
Anno di Promulgazione
27 dicembre 1947
Entrata in Vigore
1° gennaio 1948
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