Il Parlamento

Articolo 70

Costituzione della Repubblica Italiana

Testo dell'Articolo

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Spiegazione e Significato

Principio del bicameralismo perfetto: le leggi devono essere approvate in termini identici da Camera e Senato. Entrambe hanno gli stessi poteri legislativi (a differenza di altri paesi con bicameralismo imperfetto).
Articolo originale: Questo articolo non ha subito modifiche dal 1948 e mantiene il testo originale della Costituzione.

Contesto Costituzionale

Sezione

Il Parlamento

Parte

Parte Seconda - Ordinamento della Repubblica

Anno di Promulgazione

27 dicembre 1947

Entrata in Vigore

1° gennaio 1948

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