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Articolo 70 della Costituzione Italiana

Il testo

  1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Spiegazione e significato

Principio del bicameralismo perfetto: le leggi devono essere approvate in termini identici da Camera e Senato. Entrambe hanno gli stessi poteri legislativi (a differenza di altri paesi con bicameralismo imperfetto).

Inquadramento

Parte
Parte Seconda — Ordinamento della Repubblica
Sezione
Il Parlamento
Promulgazione
27 dicembre 1947
In vigore dal
1° gennaio 1948

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